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CONDIZIONI GENERALI 
DI CONTRATTO

DICHIARAZIONI GENERALI

 

E’ convenuto che nel momento in cui il Cliente ordina servizi di trasporto INTERNATIONAL BOX, questi accetta espressamente per suo conto o per chiunque altro stipuli il contratto di trasporto, che le presenti condizioni Generali di Trasporto, unitamente al documento relativo alla quotazione commerciale INTERNATIONAL BOX, trovino piena e incondizionata applicazione tra le parti in relazione al trasporto stesso e ciò sin dal momento in cui la spedizione viene accettata da INTERNATIONAL BOX. Per quanto qui espresso, INTERNATIONAL BOX è autorizzata espressamente sin d’ora dal Cliente ad avvalersi, per l’esecuzione dei servizi di trasporto ed ancillari a questi, di sub vettori.

D.Lgs 286/05. Le parti ora e per allora si danno reciprocamente atto che INTERNATIONAL BOX, tenendo presente gli obblighi imposti dalla normativa vigente, per l’esecuzione dei servizi di trasporto potrà avvalersi dell’attività/servizi di sub vettori (ad esempio: primarie società/compagnie di trasporto aereo, terrestre o ferroviario) o di altre figure professionali (ad esempio: agenti doganali) di fiducia fermo restando che rimarrà interlocutore principale nei confronti del cliente, per la corretta esecuzione dei servizi di spedizione/trasporto merci e ciò che da essi ne dovesse derivare.

FORMALITA DOGANALI.

Ove richiesto dal Cliente, INTERNATIONAL BOX, con il ricevimento della spedizione, potrà eseguire tutte le formalità doganali obbligatorie, anche avvalendosi dei servizi di un agente doganale di propria fiducia. In tal senso il Cliente fornirà a INTERNATIONAL BOX tutti i necessari moduli doganali per l’importazione e/o l’esportazione delle merci debitamente compilati in modo corretto, chiaro, completo e corrispondenti al vero, allegando, laddove richiesto dalla legge, ogni documento necessario per l’esecuzione dell’operazione doganale.

Tutti i costi derivanti dall’esecuzione delle formalità doganali, ad esempio dal pagamento delle imposte d’importazione di natura fiscale, quali dazi, imposte doganali, tasse, sanzioni doganali e costi di deposito, stivaggio, soste, o altre spese occorse in virtù delle attività espletate dalle autorità doganali, quali conseguenze d’errori o omissioni del Cliente, suo mittente o destinatario nel preparare i documenti necessari o nell’acquisire le necessarie autorizzazioni o licenze, saranno a carico del Cliente.

RESPONSABILITA INTERNATIONAL BOX.

Qualora, in ragione dell’inadempimento alle proprie obbligazioni, INTERNATIONAL BOX fosse tenuta – in base al presente contratto o in base alla legge – al risarcimento dei danni derivati al Cliente e/o terze parti aventi diritto, per danneggiamento, distruzione o sottrazione delle merci, troveranno applicazione i seguenti parametri di risarcimento: (a) previsti dall’articolo 1696 codice civile così come modificato dal D.Lgs 21/11/2005, n. 286 per il trasporto via terra in territorio; (b) previsti dalla Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 (cd. CMR) recepita in Italia con Legge nr. 1621/1960, per i trasporti effettuati via terra nei Paesi che aderiscono a detta Convenzione; (c) previsti dalla convenzione COTIF (CIM) per i trasporti via ferrovia. Tra INTERNATIONAL BOX e il Cliente è espressamente convenuto l’esclusione d’ogni risarcibilità da parte di INTERNATIONAL BOX di danni indiretti, (quali a mero titolo esemplificativo: mancato guadagno, perdita d’interessi o danni derivanti da ritardi nell’esecuzione del trasporto). INTERNATIONAL BOX farà tutto quanto il possibile al fine di effettuare la consegna della spedizione e merce ivi contenuta secondo i termini di consegna indicati al Cliente, tuttavia non potrà essere ritenuta responsabile per il verificarsi di eventuali ritardi nel prelievo, trasporto o consegna di qualsiasi spedizione.

LIMITI DI RESPONSABILITA

Responsabilità per servizi di trasporto: Trasporto internazionale via aerea: se il trasporto è effettuato in tutto od in parte per via aerea e comporta una destinazione finale od una fermata di transito in un paese differente da quello di partenza, tale trasporto sarà integralmente soggetto o alla Convenzione di Varsavia (1929), o alla Convenzione di Varsavia così come emendata dal Protocollo Hague (1955) e/o dal Protocollo Montreal No.4 (1975) o alla Convenzione di Montreal (1999), a seconda della normativa obbligatoriamente applicabile.

Trasporto domestico via aerea o su strada: se il trasporto della spedizione è effettuato via terra verso o da un paese firmatario della Convenzione sul contratto per il trasporto Internazionale di merci su strada 1956 (CMR), la responsabilità per smarrimento o danno sarà disciplinata dalla CMR e dunque limitata a 8.33 Diritti Speciali di Prelievo per chilogrammo.

Se il trasporto è effettuato via terra entro un paese che non è firmatario della CMR o tra due paesi nessuno dei quali è firmatario della CMR, la nostra responsabilità per smarrimento o danno alla vostra spedizione sarà disciplinata dalla CMR e dunque limitata a 8.33 Diritti Speciali di Prelievo per chilogrammo. Trasporto domestico via aerea o su strada: se il trasporto della vostra spedizione è effettuato via terra o via aerea in ambito nazionale, la nostra responsabilità per i rischi di perdita o danneggiamento ai prodotti durante il trasporto, sarà disciplinata dall’art. 1696 c.c. così come modificato dal Decreto Legislativo 21.11.2005 n. 286, e dunque limitata ad 1,00 € (un Euro) per ogni chilogrammo di merce perduta od avariata, salvo diverso accordo scritto tra le Parti, nonché, per la parte ivi non disciplinata, dalla normativa del cod. civ. sul contratto di trasporto.

ESCLUSIONI DI RESPONSABILITA’:

 

INTERNATIONAL BOX non potrà ritenersi responsabile per alcuna perdita di avviamento, di guadagno, di profitto, di mercato, di reputazione, di clientela, di uso, di opportunità, anche nel caso in cui fosse stata a conoscenza che tali danni o perdite sarebbero potute presentarsi, né comunque per alcun danno o perdita indiretti, accidentali, speciali o consequenziali determinati, inclusi, senza limitazione, i casi di risoluzione contrattuale, negligenza, dolo o inadempimenti. Non potrà essere responsabile nel caso in cui non adempia alle obbligazioni conseguentemente a: circostanze al di là del proprio controllo quali (con elencazione che ha carattere meramente esemplificativo e non esaustivo) eventi naturali inclusi terremoti, cicloni, tempeste, allagamenti, incendi, malattie, nebbia, neve o gelo; eventi di forza maggiore inclusi (con elencazione che ha carattere meramente esemplificativo e non esaustivo) guerre, incidenti, atti terroristici, scioperi, embarghi, pericoli negli spazi aerei, vertenze locali od insurrezioni popolari; sconvolgimenti nazionali o locali nelle reti di trasporto via aria o via terra e problemi meccanici ai modi di trasporto od ai macchinari; vizi latenti od intrinseci del contenuto della spedizione; atti criminali di terze parti quali furto, rapina ed incendio doloso; atti od omissioni imputabili a voi od a terze parti delle quali voi risponderete quali: interruzioni (o rivendicazione di ogni altra parte rivendicante un interesse nella spedizione e che determini il vostro inadempimento) delle obbligazioni da voi assunte in virtù dei presenti termini e condizioni ed in particolare delle garanzie previste all’art. 12; un atto od un’omissione addebitabile a dogane, sicurezza, linee aeree, aeroporti o pubblico ufficiale; contenuti della spedizione consistenti in articoli che siano beni proibiti a termini di legge o del presente contratto, anche laddove avessimo accettato il trasporto per errore; rifiuto da parte di INTERNATIONAL BOX di effettuare qualsiasi pagamento illegale per conto del cliente. Le sole responsabilità imputabili a INTERNATIONAL BOX in relazione ai servizi resi, saranno quelle disciplinate dalle presenti condizioni generali di trasporto.

Riserva.

Sia per l’applicazione degli obblighi di legge, sia in presenza di mandato assicurativo, il destinatario dovrà apporre nella lettera di vettura specifiche e dettagliate riserve in ordine allo stato apparente della merce e del suo imballaggio, non avendo alcun valore l’apposizione di riserve generiche. In tale ultimo caso, il vettore non sarà tenuto responsabile per la perdita o per l’avaria delle merci trasportate.

Termine per la validità del reclamo. Il Cliente e INTERNATIONAL BOX stabiliscono che qualunque reclamo per smarrimento, errata consegna, avaria o danno alla merce dovrà essere fatto dal Cliente per iscritto ed inviato a INTERNATIONAL BOX entro: I) otto (8) giorni dalla data di consegna della spedizione stessa, ex art. 1698 codice civile, per trasporti via terra in territorio italiano; II) sette (7) giorni domenica e giorni festivi esclusi ex CMR e/o COTIF (CIM) per trasporti internazionali via terra e/o via ferrovia tra paesi che aderiscono a dette convenzioni. Trascorso il predetto termine, INTERNATIONAL BOX non sarà ritenuta responsabile in alcun modo. Resta infine convenuto che i reclami sono limitati a un reclamo per spedizione e che l’eventuale transazione o regolamento raggiunto, dovrà considerarsi pieno e definitivo per ogni e qualsiasi perdita o danno relativo al reclamo stesso.

Pagamento dei corrispettivi.

Il pagamento delle fatture INTERNATIONAL BOX emesse per i servizi di trasporto resta inteso che verranno effettuati da parte del Cliente nei termini stabiliti, secondo le condizioni presenti nell’allegato tariffario inviato da INTERNATIONAL BOX. Nel caso in cui non fossero stabiliti termini di pagamento specifici si prevede il pagamento alla consegna delle merci.

Spedizioni non accettabili per il trasporto.

In assenza di particolari accordi scritti, INTERNATIONAL BOX dichiara al Cliente che considera inaccettabile per il trasporto merce/spedizioni che siano classificabili come materiale a rischio o come merci pericolose o merci di cui sia stato proibito il trasporto o siano state sottoposte a restrizioni da parte di ADR, IATA, ICAO, IMO, Autorità di Stato. Qualsivoglia danno a persone o cose derivante dall’affidamento a INTERNATIONAL BOX di merce esclusa dal trasporto sarà sempre e comunque a carico del Cliente in quanto responsabile principale nell’aver contravvenuto anche in modo occulto alle indicazioni fornite da INTERNATIONAL BOX e alle normative specifiche.

Peso Tassabile.

La mancata esposizione del volume nel documento di trasporto comporterà la tassazione automatica correlata al peso specifico concordato.

 

Minimo Fatturabile.

Per il recupero di spese amministrative contabili, INTERNATIONAL BOX si riserva il diritto di applicare un supplemento di 10,00 € per ciascuna fattura emessa di imponibile inferiore agli 80,00 €.

Foro Competente. Per ogni controversia (comunque relativa ai rapporti di trasporto intercorrenti tra le parti), si stabilisce che è competente esclusivamente il Foro di Bologna.

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